venerdì 4 ottobre 2013

PAT Treviso: proroga dei termini e ruolo dei consiglieri

Doubt

Torno sull'argomento PAT e torno a citare Italia Nostra che ha indirizzato una richiesta all'Amministrazione che ritengo ampiamente condivisibile (qui il link).
Peraltro l'ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni al PAT sarebbe auspicabile anche per chiarire alcune domande in merito alle procedure per l'approvazione del PAT nonché al ruolo dei consiglieri comunali in questa fase.
Avevo già scritto al riguardo (ecco qui il post) ma alcuni dubbi e interrogativi sono spontanei. Per questo motivo, ho formulato ufficialmente al Comune una richiesta di chiarimento i cui contenuti riporto di seguito. 

Resta il fatto che, al di là delle questioni puramente burocratiche, la volontà politica della nuova maggioranza, e della nuova Giunta, potrebbe influenzare in modo decisivo il destino del PAT.
Un segnale di coraggio sarebbe indubbiamente quello di riprendere il discorso con i cittadini a partire dalle linee strategiche per il futuro di Treviso che, se ridefinite, potrebbero stravolgere l’intera impostazione del documento di piano.



Parto da alcune premesse:
  • La sentenza del Consiglio di Stato n. 2227 del 2004 (link) sancisce, in tema di PRG, che: "il consigliere non ha titolo per partecipare alla formazione del piano con la proposizione di osservazioni (e/o opposizioni), giacché lo stesso partecipa direttamente alla approvazione del piano in virtù del ruolo ricoperto in seno al Consiglio Comunale, nel quale ha la possibilità di esprimere il proprio dissenso ovvero di presentare emendamenti al piano stesso [...] da sottoporre all'approvazione della maggioranza
  • Il PAT di Treviso è stato adottato dal consiglio comunale durante il mandato precedente all'attuale (link alla pagina ufficiale) e con la tornata di maggio 2013 sono stati eletti nuovi consiglieri, tra cui il sottoscritto.
  • Dalla lettura dell'art. 15 della L.R. 11/2004 si evince, nel comma 3, che l'accordo di copianificazione sottoscritto dai legali rappresentanti, tra gli altri, del Comune e della Provincia, stabilisce le modalità di valutazione delle osservazioni che possono essere presentate, dopo la sua pubblicazione, al PAT adottato dal Consiglio comunale.
  • Lo stesso art. 15, al comma 6, sancisce che "il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti interessati, con un rappresentante autorizzato dal rispettivo organo competente, che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute".
  • L'art. 14 della medesima legge, al comma 3, attribuisce, in assenza di accordo di copianificazione, al Consiglio comunale la competenza sulla valutazione delle osservazioni al PAT adottato e le relative controdeduzioni, peraltro in coerenza con la L. 1150/1942 che attribuisce al Consiglio la competenza comunale in materia di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati.
  • Lo schema di accordo di copianificazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 13/6/2012 (qui il link) individua nella conferenza di servizi tra, almeno, rappresentanti del Comune e rappresentante della Provincia la sede per la formazione delle controdeduzione alle osservazioni giunte al Comune. Tale conferenza, nello stadio finale, è presieduta dal Sindaco o da suo delegato.

A fronte del suddetto quadro emergono le seguenti questioni per le quali è necessario sia fornita la corretta interpretazione:
  1. L'inaccoglibilità delle osservazioni presentate da consiglieri comunali è limitata ai consiglieri in carica nel consiglio che ha deliberato l'adozione del PAT?
  2. Relativamente alla procedura individuata dall'accordo di copianificazione con la Provincia, nell'attuale fase: al Consiglio comunale è attribuito l'esclusivo compito di individuare un proprio rappresentante in sede di conferenza di servizi istruttoria (che esamina le osservazioni al PAT) prevista dall'articolo 9, lettera p), dell'allegato C alla sopra citata DGC n. 190/2012, contenente lo schema di accordo di copianificazione?
  3. Il Consiglio comunale identifica un proprio rappresentante anche in sede di conferenza di servizi finale, quella prevista dall'articolo 9, lettera r), del suddetto allegato C per l'approvazione del PAT, e che deve essere presieduta dal Sindaco (o suo delegato)?
  4. Se al Consiglio comunale, come insieme dei consiglieri, non è riservata alcuna competenza in merito alla valutazione delle osservazioni sul PAT adottato, quale forma di incarico o delega viene attribuito al rappresentante del Consiglio comunale in sede di conferenza di servizi? E quale contenuto avrà il parere espresso da tale rappresentante?
  5. Visto che l'accordo di copianificazione, e il relativo schema, non mi risultano essere stati oggetto di un atto formale di approvazione da parte del Consiglio comunale, sono da considerarsi legittimi? Non prevedono, infatti, alcuna competenza esplicita del consiglio in sede di valutazione delle osservazioni, fase che appare tipica dell'attività riservata esplicitamente al Consiglio comunale sia dalla L. 1150/1942 sia dalla L.R. 11/2004, all'art. 14, comma 3. Purtroppo tale competenza non viene chiaramente individuata nell'art. 15, comma 6, quello che prevede la possibilità di copianificazine con la Provincia e che si limita a nominare "il rappresentante autorizzato dall'organo competente". 
  6. Poiché l'accordo di copianificazione all'articolo 12 prevede la possibilità di una totale (o parziale) ripubblicazione del PAT qualora ricorrano precise condizioni, si deve intendere che tale ripubblicazione consista, in realtà, in una riadozione e, pertanto, che sia prevista un'ulteriore decisione (deliberazione) specifica da parte del Consiglio comunale? In tale caso l'impossibilità di presentare osservazioni procedibili al PAT attualmente adottato, va estesa anche ai consiglieri comunali ora in carica, benché non presenti in consiglio nel precedente mandato? 
  7. Nel caso in cui con la parola "ripubblicazione" (totale o parziale che sia) vada intesa in realtà una fase di riadozione, è applicabile un percorso che veda coinvolte le competenti commissioni consiliari, preliminarmente al voto del consiglio comunale?
Appare chiaro che queste perplessità andrebbero chiarite anche per permettere una più efficace azione dei consiglieri comunali. Non è scontato che possano presentare osservazioni al PAT.


Alessandro Gnocchi





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